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	<title>PHOTOGULP &#187; referendum</title>
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		<title>Referendum contro il PORCELLUM</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dom Tric</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Valter ha inviato una mail allo staff PHOTOGULP chiedendo di pubblicare le informazioni sul voro contro il PORCELLUM: &#160; &#160; Perché firmare &#160; “In un momento drammatico come questo, con il Governo italiano commissariato dall’Europa, il Paese ha piu’ che mai bisogno di un Parlamento pienamente rappresentativo, capace di prendere decisioni impegnative ma condivise da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://comitato.referendumelettorale.org/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-24178" title="referendum_porcellum" src="http://www.photogulp.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/referendum_porcellum.png" alt="" width="205" height="248" /></a>Valter ha inviato una mail allo staff PHOTOGULP chiedendo di pubblicare le informazioni sul voro contro il PORCELLUM:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<header>
<h2>Perché firmare</h2>
</header>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p>“In un momento drammatico come questo, con il Governo italiano commissariato dall’Europa, il Paese ha piu’ che mai bisogno di un Parlamento pienamente rappresentativo, capace di prendere decisioni impegnative ma condivise da tutti. Affidando la nomina dei parlamentari a pochi capipartito, la legge elettorale che chiamiamo Porcellum li ha separati dai cittadini, facendoli apparire come una casta di privilegiati. Vogliamo impedire che la “legge porcata” sporchi anche il prossimo Parlamento: lo dicono in troppi da 6 anni, ma il porcellum è ancora lì. Firmate per consentire al popolo di abrogarla. Firmate per ridare al cittadino il diritto costituzionale di scegliere i propri rappresentanti attraverso i collegi uninominali. Firmate per rafforzare e migliorare il sistema bipolare italiano e assicurare l’alternanza politica, consentendo ai cittadini di scegliere i parlamentari e chi deve governare il Paese.”</p>
<p><strong>Andrea Morrone</strong> presidente del comitato<br />
<strong>Arturo Parisi</strong> coordinatore politico</p>
<p>Il sito a cui fa riferimento Valter è: <a href="http://comitato.referendumelettorale.org/" target="_blank">http://comitato.referendumelettorale.org/</a></p>
</div>
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		<title>QUORUM</title>
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		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giandiego marigo</dc:creator>
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		<description><![CDATA[(immagine tratta da eliotropo)di Giandiego Marigo Arrivano i dati e sono confortanti. abbiamo vinto, la coscienza d&#8217;essere popolo sovrano ha fattoun passo avanti,ha impostoilsenso del suo esistere.Ho detto molte volte tutta la mia vergogna di essere parte di questo popolo connivente, oggi, pare persino doveroso, affermare, per contro, tutto l&#8217;orgoglio di fare parte di questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/-Td4R7LaMcb4/Tfcc1LDViJI/AAAAAAAAARM/tdfIRP26iNA/s1600/museo+orrori.JPG"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 320px; DISPLAY: block; HEIGHT: 320px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5617990759993411730" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-Td4R7LaMcb4/Tfcc1LDViJI/AAAAAAAAARM/tdfIRP26iNA/s320/museo+orrori.JPG" /></a><em> (immagine tratta da <a href="http://eliotroporosa.blogspot.com/2011/06/quorum.html">eliotropo</a>)<br /><strong></strong></em><br /><strong><em></em></strong><br /><strong><em>di Giandiego Marigo</em></strong></p>
<p><strong>Arrivano i dati e sono confortanti. abbiamo vinto, la coscienza d&#8217;essere popolo sovrano ha fattoun passo avanti,ha impostoilsenso del suo esistere</strong>.<br />Ho detto molte volte tutta la mia vergogna di essere parte di questo popolo connivente, oggi, pare persino doveroso, affermare, per contro, tutto l&#8217;orgoglio di fare parte di questa reazione popolare.<br />Mentre scrivo appare palese, ogni attimo più chiaramente che l&#8217;ottenimento del Quorum corrisponda alla vittoria referendaria, anche se, al momento, di spoglio e di percentuali di voto non si è ancora iniziato a parlare.<br />Abbiamo posto il primo mattone di un nuovo tempio, mi si passi la metafora biblica, costruito sulla base del coinvolgimento e della partecipazione.</p>
<p>
<div align="justify"><strong>Ed è questo il dato più rilevante, la sostanza di cui questi referendum sono composti ed il modo in cui il percorso dei comitati referendari si è svolto.<br /></strong>Oggi gli amici dell&#8217;imperatore, gracchianti o meno che siano, s&#8217;arrampicano sui vetri mentre trapelano percentuali di adesione sempre più bulgare, anche ai veri e propri quesiti referendari.<br />I giullari ed i lanzichenecchi s&#8217;inventano modulazioni sull&#8217;emotività legata agli avvenimenti di Fukushima, dimenticando ed ignorando che sull&#8217;Acqua sembra esserci l&#8217;adesione e la vitttoria più smaccata.<br />Molti oggi innalzeranno peana e cantici oggi tutti, chi più o chi meno s&#8217;attribuiranno meriti, ma è la società civile e la sua <strong>“indignazione”</strong> l&#8217;unico e vero interprete di questo racconto. Non politici di grido,non leader designati o acclamati, nulla di tutto questo.<br />Silenziosi comitati&#8230;gente <strong>“normale”</strong> che con abnegazione ha scelto la strada della <strong>partecipazione</strong> e della <strong><em>democrazia diretta.</em></strong><br />Tutto questo rientra in un <strong>“sommovimento”</strong> che sempre più ci appare globale e che parecondurre un <strong>“risveglio collettivo&#8221;,</strong> un bisogno di uguaglianza e di pulizia che sembra , finalmente universale.<br />La lotta alla corruzione, il sogno e l&#8217;esigenza di un mondo altro diverso da quello disegnato dal potere appare sempre più chiara ed emerge, nonostante ogni tentativo di ipnosi , di controllo, di repressione.<br />Non si può non pensare in questo momento alla Spagna, alla Grecia, al vicino Medio Oriente.<br />Sarebbe sciocco e stolto&#8230;davvero impolitico non rilevare il dato di questo sdegno civico e globale, non percepire il senso che quest&#8217;onda ci porta.<br />!La stoltezza è pane moltissimo venduto e consumato in questo paese è, spesso, il senso ultimo dell&#8217;agire politico dei nostri geniali <strong>“statisti”.</strong><br />Questi quesiti referendari ci servono su di un piatto d&#8217;argento una base comune.<br />Chiunque ignorerà questo dato sarà condannato alla dimenticanza, mentre questa precisa volontà ci segnala lo spasmodico bisogno di <strong>“mondo nuovo”</strong> che caratterizza i reali bisogni di questo popolo.<br />Esigenza non sempre completamente consapevole, spesso avvolta e nascosta dietro ad una montagna di distrazioni mediatiche, spessissimo deviata <strong>“culturalmente”</strong> ed artatamente, verso mille falsi obbiettivi, ma presente, fortissima.<br /><strong>Il lavoro comincia oggi!<br /></strong>Da questa vittoria,da questa affermazione di “volontà popolare e di sovranità”, che dovremo proteggere e preservare da ogni nsinuazione e da ogni uso strumentale.<br />Perchè ci proveranno&#8230;lo stanno già facendo, come fanno sempre. Tutti hanno vinto nessuno ha perso&#8230;ognuno si ascrive la sua parte di gloria e merito e le medaglie al valore vanno ad un tanto al chilo.<br /><strong>Abbiamo parlato di cose serissime!</strong><br />Sono satate messe in campo le premesse, alcune anche se non tutte, che delimitano l&#8217;<strong>Area di Progresso e Civiltà.<br /></strong>Ora vanno elaborati comportamenti, culture, modi e mode. Ora dobbiamo proporre <strong>“la visione”</strong>.<br />Perchè questo paese ne ha tremendamente bisogno e solo la partecipazione ed il controllo democratico, solo il continuo esserci e contare potrà evitare che tutto questo si trasformi in una semplice e vuota <strong>“sostituzione”.</strong><br />Cambiare un autista non modifica il mezzo sul quale viaggiamo e nemmeno l&#8217;obbiettivo verso il quale dirigiamo.<br />Diciamoci anche che non è <strong>“generalizzato”</strong> questo spirito, bensì modulato in diversi toni.<br />Nello stesso fronte referendario , molti , artisti dell&#8217;equilibrio pragmatico e praticanti della condivisione culturale stanno già meditando i correttivi che permettano di non modificare affatto la linea di pensiero che sottende questo territorio dove loro <strong>“sguazzano e sopravvivono&#8221;</strong>.<br />Ed è di questo territoro che stiamo parlando quando discutiamo di cambiamento, quando teorizziamo e parliamo di democrazia diretta e società civile&#8230;manteniamo altolo spirito dei comitati referendari, non concediamo ai <strong>“professionisti della politica inciuciona”</strong> una vittoria che non gli appartiene. Molte volte abbiamo peccato di questa disattenzione e molti <strong>“movimenti”</strong> abbiamo loro donato. </div>
<p>
<div align="justify">Siamo vigili! Perchè il politico inciucione si annida anche nei nostri pressi, pronto a trasformare un successo di popolo nella base di un compromesso&#8230;più o meno storico.<br /><strong>Pacifici e non violenti ma non meno che decisi e radicali&#8230;perchè chiedere che sia realizzata una visione di mondo non è reato anzi è cosa buona e giusta.<br />Cosa spiritualmente alta.</strong><br />Lo spirito sia quello che mosse i primi passi, quello che scelse diversi colori per esprimersi e che decise d&#8217;essere multicolore, quello che fissò la sua attenzione sui contenuti piuttosto che sui contenitori. </div>
<div align="justify">Quello che non chiese altro che non fosse il rispetto del dettato costituzionale. </div>
<div align="justify">Quello che si qualificò , sempre, come pacifista e non violento. </div>
<p><strong>Quello che al dito indicante preferì la luce della Luna.</p>
<p></strong><br /><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" rel="license"><img style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" alt="Licenza Creative Commons" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png" /></a><br />This opera is licensed under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/" rel="license">Creative Commons Attribuzione &#8211; Non commerciale &#8211; Condividi allo stesso modo 3.0 Unported License</a>.&#8212;</p>
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<p>
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		<title>REFERENDUM, L’AFFLUENZA ALLE ORE 22:00</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 10:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Corriere della Citta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[AFFLUENZA ALLE ORE 22:00 Inversione di tendenza a Pomezia, dove si registra una leggera differenza in negativo rispetto ai dati nazionali: alle 22:00 l’affluenza alle urne è stata di circa il 39%. Le  percentuali la nazionali sono invece le seguenti 40,88% per il primo referendum, 40,87% per il secondo quesito, al 40,87% per il terzo ed al 40,72% per il quarto. Con queste percentuali è facile che domani alle 15:00, ora di chiusura definitiva dei seggi, il quorum del 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/06/referendum.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7187" title="referendum" src="http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/06/referendum-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong><span style="color: #ff0000;">AFFLUENZA ALLE ORE 22:00</span></strong></p>
<p>Inversione di tendenza a Pomezia, dove si registra una<br />
leggera differenza in negativo rispetto ai dati nazionali: alle 22:00 l’affluenza alle urne è stata di circa il 39%. Le  percentuali la nazionali sono invece le seguenti 40,88% per il primo referendum, 40,87% per il secondo quesito, al 40,87% per il terzo ed al 40,72% per il quarto. Con queste percentuali è facile che domani alle 15:00, ora di chiusura definitiva dei seggi, il quorum del 50% venga superato.</p>
<p><a href="http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/06/referendum.png"><img title="referendum" src="http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/06/referendum.png" alt="" width="519" height="281" /></a></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">AFFLUENZA ALLE 19:00</span></strong></p>
<p>Si attesta a poco più del 31% l&#8217;affluenza alle urne alle ore 19:00 a Pomezia, che supera di circa 5 punti percentuali i dati nazionali, fermi al 26,64% per il primo referendum, 27,10% per il secondo, 26,98% per il terzo e 27,08% per il quarto referendum. Sono cifre molto lontane da quel 50% + 1 necessari per il raggiungimento del quorum. Ma il dato indicativo sarà quello delle ore 22:00, quando tutti coloro che hanno approfittato della bella giornata per uscire rientreranno a casa e, magari, si recheranno ai seggi per esprimere il loro parere.</p>
<p><a href="http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/06/referendum2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7306" title="referendum" src="http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/06/referendum2.jpg" alt="" width="488" height="345" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">AFFLUENZA ALLE 12:00</span></strong></p>
<p>I dati provenienti dal Comune di Pomezia si attestano sui valori nazionali, che vedono &#8211;  alle ore 12:00 &#8211; una percentuale di votanti rispetto agli aventi diritto pari al 11,50% per il primo referendum, al 11,20% per il secondo, al 11,29 per il terzo e all’11,26 per il quarto, quindi ancora bassa rispetto al quorum previsto del 50%.</p>
<p><a href="http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/06/referendum1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7298" title="referendum" src="http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/06/referendum1.jpg" alt="" width="438" height="165" /></a></p>
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		</item>
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		<title>NUCLEARE: COSA SUCCEDERA’ DOPO LA FIDUCIA DEL GOVERNO?</title>
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		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Corriere della Citta</dc:creator>
				<category><![CDATA[elezioni]]></category>
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		<category><![CDATA[NUCLEARE]]></category>

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		<description><![CDATA[Nucleare: cosa succederà adesso? Oggi pomeriggio la Camera ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul Decreto Legge omnibus, segnando così una bossibile cancellazione del referendum fissato per i prossimi 12 e 13 Giugno. Il decreto blindato dal Governo contiene tra le altre misure l’emendamento della discordia: la cancellazione delle norme che aprono la strada alla costruzione di nuovi impianti, le stesse norme, in pratica, che il referendum chiede di cancellare. Con questo passaggio, teoricamente, il voto non avrebbe più senso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/05/nucleare.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6948" title="nucleare" src="http://www.ilcorrieredellacitta.com/wp-content/uploads/2011/05/nucleare.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Nucleare: cosa succederà adesso? Oggi pomeriggio la Camera ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul Decreto Legge omnibus, segnando così una bossibile cancellazione del referendum fissato per i prossimi 12 e 13 Giugno. Il decreto blindato dal Governo contiene tra le altre misure l’emendamento della discordia: la cancellazione delle norme che aprono la strada alla costruzione di nuovi impianti, le stesse norme, in pratica, che il referendum chiede di cancellare. Con questo passaggio, teoricamente, il voto non avrebbe più senso di esistere. Infatti, con l’approvazione definitivamente dall&#8217;aula di Montecitorio con il voto sul merito del provvedimento, la Legge passerà alla firma del Presidente della Repubblica per la sua promulgazione e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo a quel punto potrà pronunciarsi l&#8217;ufficio centrale della Cassazione per i referendum, che dovrà stabilire se la nuova norma, per quanto temporanea, comporti l&#8217;annullamento del referendum sul nucleare.</p>
<p>Questo sta a significare che l’esito alquanto incerto del referendum, inteso come affluenza alle urne e conseguente raggiungimento del quorum necessario affinché l’esito dello stesso sia valido, tende ora sicuramente a favore di chi questi referendum proprio non li vuole. Perché in discussione vanno anche i risultati degli altri due quesiti su cui gli italiani dovranno esprimersi, la legge sul legittimo impedimento voluta dal Governo Berlusconi (contro la quale ha raccolto le firme l’esponente dell’IDV Antonio Di Pietro), e la legge Ronchi sulla possibilità di affidare in gestione anche a privati la rete idrica.</p>
<p>Dopo l’approvazione di oggi, le opposizioni hanno puntato il dito contro il possibile<br />
imminente stop al referendum sul nucleare: accorato l&#8217;appello di Antonio Di Pietro a Quirinale (&#8220;non firmi la legge, non la faccia entrare in vigore fino al refrendum..&#8221;) e a Cassazione (&#8220;non avalli lo scippo del diritto degli italiani ad esprimersi sul nucleare che il centrodestra vorrebbe&#8221;) è stato praticamente in contemporanea al sì della Camera alla fiducia sul Decreto Legge omnibus.</p>
<p>“Civiltà e democrazia calpestate in un colpo solo – ha dichiarato Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente nel commentare l’esito del voto  - Questo è il vero esito del voto di fiducia al decreto Omnibus oggi alla Camera che mira a cancellare il referendum sul nucleare al quale invece gli italiani hanno<br />
mostrato di tenere moltissimo”. “Questo Governo – ha proseguito -cancella in un<br />
colpo i diritti acquisiti in molti anni di democrazia dai cittadini. Ci impedisce di votare e di esprimere la nostra opinione sul futuro, e per non rischiare di vedere minacciato il proprio subdolo piano di riproporre a breve il nucleare, scongiura anche il rischio di ogni confronto parlamentare. Col voto di oggi, infatti, il governo ha abrogato solo alcuni punti della legge sul piano di rilancio del nucleare, lasciando però furbescamente aperta una porta per reinserire l’atomo in un momento magari meno problematico e più distante dalle elezioni”.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Vecchio COMMODORE 64</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:46:00 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="599" height="337"><param name="FlashVars" value="titleArticle=TWV0dGkgdW4gKHZlY2NoaW8pIENvbW1vZG9yZSA2NCBpbiBtYW5vIGEgZHVlIG5hdGl2aSBkaWdpdGFsaQ==&#038;urlArticle=aHR0cDovL3R2LndpcmVkLml0L3RlY2gvMjAxMS8wNC8wOC9kdWUtbmF0aXZpLWRpZ2l0YWxpLWdpb2Nhbm8tY29uLWlsLWNvbW1vZG9yZS02NC1jcmFzaC10ZXN0Lmh0bWw=&#038;urlAssets=http://tv.wired.it/swf/&#038;sectionName=WIRED-TV&#038;titleVideo=Metti un (vecchio) Commodore 64 in mano a due nativi digitali&#038;urlThumb=http://wired1.delivery.tbtv.net/photo/449x253/20110409120921@CrashTest_Commodore_1.jpg&#038;urlVideoSD=http://wired1.delivery.tbtv.net/video/20110409120921@CrashTest_Commodore_1280x720.mp4&#038;urlVideoHD=&#038;subTitle=&#038;embeded=true"></param><param name="movie" value="http://tv.wired.it/swf/player_video.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="scale" value="noscale"></param><param name="salign" value="TL"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://tv.wired.it/swf/player_video.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scale="noscale" salign="TL" width="599" height="337" flashvars="titleArticle=TWV0dGkgdW4gKHZlY2NoaW8pIENvbW1vZG9yZSA2NCBpbiBtYW5vIGEgZHVlIG5hdGl2aSBkaWdpdGFsaQ==&#038;urlArticle=aHR0cDovL3R2LndpcmVkLml0L3RlY2gvMjAxMS8wNC8wOC9kdWUtbmF0aXZpLWRpZ2l0YWxpLWdpb2Nhbm8tY29uLWlsLWNvbW1vZG9yZS02NC1jcmFzaC10ZXN0Lmh0bWw=&#038;urlAssets=http://tv.wired.it/swf/&#038;sectionName=WIRED-TV&#038;titleVideo=Metti un (vecchio) Commodore 64 in mano a due nativi digitali&#038;urlThumb=http://wired1.delivery.tbtv.net/photo/449x253/20110409120921@CrashTest_Commodore_1.jpg&#038;urlVideoSD=http://wired1.delivery.tbtv.net/video/20110409120921@CrashTest_Commodore_1280x720.mp4&#038;urlVideoHD=&#038;subTitle=&#038;embeded=true"></embed></param></object>
<div class="blogger-post-footer">Domenico Tricarico&#8217;s feed<img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5192132640557832176-514340652285689294?l=dtricarico.photogulp.net' alt='' /></div>
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		<title>Referendum 12 Giugno 2011</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dom Tric</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ai referendum di domenica 12  e lunedì 13  giugno vota SI per dire NO. 1 &#8211; Vota SI per dire NO AL NUCLEARE. 2 &#8211; Vota SI per dire NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL&#8217;ACQUA. 3 &#8211; Vota SI per dire NO AL LEGITTIMO IMPEDIMENTO. RICORDATEVI CHE DOVETE PUBBLICIZZARLO VOI IL REFERENDUM&#8230; perchè Berlusconi NON farà passare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #2a2a2a; font-size: large;">Ai referendum di domenica 12  e lunedì 13  giugno vota </span><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;"><strong>SI</strong></span><span style="color: #2a2a2a; font-size: large;"> per dire NO.</p>
<p>1 &#8211; Vota SI per dire NO AL NUCLEARE.</p>
<p>2 &#8211; Vota SI per dire NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL&#8217;ACQUA.</p>
<p>3 &#8211; Vota SI per dire NO AL LEGITTIMO IMPEDIMENTO.</p>
<p>RICORDATEVI CHE DOVETE PUBBLICIZZARLO VOI IL REFERENDUM&#8230; perchè Berlusconi </span><span style="color: #ff0000; font-size: large;"><strong>NON</strong></span><span style="color: #2a2a2a; font-size: large;"> farà passare gli spot ne&#8217; in Rai ne&#8217; a Mediaset.</span></p>
<div><span style="color: #2a2a2a; font-size: large;">Sapete  perché ? Perché nel caso in cui riuscissimo a raggiungere il quorum lo  scenario sarebbe drammatico per Berlusconi ma stupendo per tutti i<br />
cittadini italiani:</p>
<p>1 &#8211; Se passa il SI per dire NO AL NUCLEARE, BERLUSCONI </span><span style="color: #ff0000; font-size: large;"><strong>NON</strong></span><span style="color: #2a2a2a; font-size: large;"> POTRA&#8217; PIU&#8217; FARE ARRICCHIRE I SUOI AMICI IMPRENDITORI CON I NOSTRI SOLDI E LA NOSTRA SALUTE.</p>
<p>2 &#8211; Se passa il SI per dire NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL&#8217;ACQUA, BERLUSCONI </span><span style="color: #ff0000; font-size: large;"><strong>NON</strong></span><span style="color: #2a2a2a; font-size: large;"> POTRA&#8217; FARE ARRICHIRE I SUOI AMICI IMPRENDITORI LUCRANDO SU UN BENE DI PRIMA NECESSITA&#8217;.</p>
<p>3 &#8211; Se passa il SI per dire NO AL LEGITTIMO IMPEDIMENTO, BERLUSCONI </span><span style="color: #ff0000; font-size: large;"><strong>NON</strong></span><span style="color: #2a2a2a; font-size: large;"> POTRA&#8217; PIU&#8217; DIRE CHE HA LA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI DALLA SUA PARTE E DOVRA&#8217; DIMETTERSI.</p>
<p>Vi ricordo che il referendum passa se viene raggiunto il quorum. E&#8217;  necessario che vadano a votare almeno 25 milioni di persone. Secondo la<br />
propaganda berlusconiana le cose devono andare a finire così:</p>
<p>1 &#8211; I cittadini si informano attraverso la Tv.</p>
<p>2 &#8211; Le Tv appartengono a Berlusconi.</p>
<p>3 &#8211; Berlusconi, per i motivi sopra indicati, <strong>non</strong> vuole che il referendum passi.</p>
<p>4 &#8211; Il referendum <strong>non</strong> sarà  pubblicizzato in TV.</p>
<p>5 &#8211; I cittadini, <strong>non</strong> sapranno nemmeno che ci sarà un referendum da votare il 12 giugno.</p>
<p>6 &#8211; I cittadini, <strong>non</strong> andranno a votare il referendum.</p>
<p>7 &#8211; Berlusconi sarà contento, farà arricchire i suoi amici, si arricchirà, e resterà al suo posto.</p>
<p></span><span style="color: #ff0000; font-size: large;"><strong>8 -</strong></span><span style="color: #2a2a2a; font-size: large;"> </span><span style="color: #ff0000; font-size: large;"><strong>I cittadini, continueranno a prenderla nel &#8230;&#8230;&#8230;.</strong></span><span style="color: #2a2a2a; font-size: large;"><br />
Vuoi che le cose non vadano a finire cosi ? Copia-incolla e pubblicizza  il referendum a parenti, amici, conoscenti e non conoscenti.</span></div>
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		<title>TUTTI ALLE URNE, ANCHE PER I REFERENDUM</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 11:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Il Corriere della Citta</dc:creator>
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		<description><![CDATA[A Maggio a Pomezia si voterà non solo per le amministrative, ma anche per i referendum, per i quali le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ilcorrieredellacitta.it/wp-content/uploads/2011/03/URNE_ELETTORALI.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5246" title="URNE ELETTORALI" src="http://www.ilcorrieredellacitta.it/wp-content/uploads/2011/03/URNE_ELETTORALI-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A Maggio a Pomezia si voterà non solo per le amministrative, ma anche per i referendum, per i quali le urne saranno aperte anche ad Ardea. Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mario Abbruzzese, ha infatti approvato una mozione sull&#8217;accorpamento della data del referendum con quella delle prossime elezioni amministrative presentata dai consiglieri: Luigi Nieri (Sel), Filiberto Zaratti (Sel), Giuseppe Rossodivita (Lista Bonino-Pannella), Ivano Peduzzi (Federazione della Sinistra), Fabio Nobile (Federazione della Sinistra), Vincenzo Maruccio (Idv), Carlo Umberto Ponzo (Pd), Mario Di Carlo (Pd), Mario Perilli (Pd). Il documento impegna la presidente Polverini e la Giunta ad attivarsi nel sollecitare il Governo nazionale e il Ministero degli Interni a procedere all&#8217;accorpamento della data del referendum con quella delle prossime elezioni amministrative, rispettando la sovranità popolare e risparmiando denaro pubblico. La mozione prende spunto dalla constatazione che nel prossimo mese di maggio, in molti comuni del Lazio, come nel resto del Paese, si svolgeranno le elezioni amministrative, con possibile secondo turno dopo due settimane. Considerato che entro il 12 giugno 2011 devono svolgersi i referendum, tra i quali quello per la ripubblicizzazione dell&#8217;acqua e contro la realizzazione delle centralì nucleari e che in caso di mancato accorpamento dei referendum con le amministrative, i cittadini sarebbero chiamati a recarsi alle urne fino a tre volte in un solo mese. Il non accorpamento causerebbe disagi ai cittadini stessi, non favorendoli ad esprimere il proprio diritto di scelta e, oltretutto, peserebbe sulle finanze pubbliche, con una spesa consistente ed ingiustificata per l&#8217;ulteriore turno elettorale, in un periodo di grave crisi economica.</p>
<p><img src="http://www.ilcorrieredellacitta.it/?ak_action=api_record_view&#038;id=5245&#038;type=feed" alt="" /></p>
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		<title>REFERNDUM 2009 BRAVI ITALIANI</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtricarico</dc:creator>
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		<description><![CDATA[BRAVI ITALIANI Avete fatto la scelta giusta, non andare a votare. Non votando cosa abbiamo dimostrato? Di essere stanchi? Di non credere più nella politica? Ci siamo rassegnati? Non votare equivale a votare NO, quindi tutti VOI che non avete votato e parlo dell&#8217;oltre il 65% di Italiani, se almeno si sentono Italiani, che non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><span style="font-size:180%;">BRAVI ITALIANI</span></div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size:130%;">Avete fatto la scelta giusta, non andare a votare.</span></p>
<div style="text-align: justify;">Non votando cosa abbiamo dimostrato? Di essere stanchi? Di non credere più nella politica? Ci siamo rassegnati? Non votare equivale a votare NO, quindi tutti VOI che non avete votato e parlo dell&#8217;oltre il 65% di Italiani, se almeno si sentono Italiani, che non ha votato, che preferisce astenersi e tenersi cosi la classe politica e il sistema.<br />
Noi non contiamo nulla, niente, il cittadino ha pochissime possibilità di farsi sentire, i referendum sono una di queste.<br />
Superare il quorum significava far vedere alla classe politica che ci siamo stufati di vedee sempre loro.</div>
<div style="text-align: justify;"><span id="more-897"></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<p>L&#8217;Italiano si conosce bene. Nessuno ha votato Berlusconi, eppure lui vince, tutti vogliono cambiare la classe politica ma nessuno vota, eppure chi senti senti è andato alle urne. Quando c&#8217;era la DC, nessuno votava DC, ci vergognamo? Si ci dobbiamo vergognare perchè la classe politica che ci rappresenta e governa è la classe politica che ci meritiamo. Il premier ha ragione in tutto e per tutto, fin&#8217;ora non ha sbagliato nulla, tanto a noi italiani interessa solo sapere se Berlusconi sta facendo un &#8220;festino&#8221; a villa Certosa, se poi i politici devastano l&#8217;Italia e i manager demoliscono le grandi aziende, non ci importa nulla.</p>
<p>Bravi ITALIANI, continuate a guardare il GRANDE FRATELLO e i vari show televisivi per ignorare la realtà, leggete solo i pettegolezzi dei sui politici e non interessatevi di cosa fanno, almeno ce lo mettono per bene e in silenzio, cosi non sentimao dolore, ci stiamo abituando al dolore.</p>
<p>La cosa peggiore non sono i POLITICI ma gli ITALIANI, i cittadini di una nazione che non è mai sata unita e non lo sarà mai, i fratelli d&#8217;Italia&#8230; Quali fratelli?</p>
<p>Quanti palermitani si sentono di dire &#8220;FRATELLO&#8221; a u mlianese, quanti romani sentono la fratellanza con i napoletani, triestini, veneti, piemontesi, lucani?</p>
<p>L&#8217;Italia è fatta di Italiani, e siamo un popolo invidiato da tutti per la nostra terra, le nostre menti, le nostre tradizioni, la nostra storia&#8230; Ma il nostro futuro?</p>
<div style="text-align: center;">GRAZIE A TUTTI PER NON AVER VOTATO,<br />
NON FARE NIENTE VUOL DIRE ACCETTARE LA SITUAZIONE<br />
PER QUELLO CHE E&#8217;<br />
VUOL DIRE CHE VI STA BENE COSI</p>
<div style="text-align: center;">Domenico Tricarico</p>
<p><span style="font-weight: bold; font-style: italic;font-size:100%;"><br />
Vi posto l&#8217;articolo pubblicato dal quotidiano La Stampa cosi potete leggere per bene i numeri dei votanti, in particolare il fatto che dal 1995 non si raggiunge il quorum nei referendum</span></p>
<p><span style="font-size:130%;"><span style="font-weight: bold;">Referendum, quorum non raggiunto </span><span style="font-weight: bold;">Maroni rilancia: &#8220;Cambierò le regole&#8221;</span></span></p>
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">
<div class="catenaccio" style="padding-top: 12px; padding-bottom: 12px;">Fini: &#8220;Ovvio, quesiti troppo tecnici&#8221; Lega e Udc: bocciato il bipartitismo</div>
<p>TORINO<br />
Niente quorum e record negativo di affluenza per i referendum. Al risultato della consultazione, che puntava ad abrogare alcune norme della legge elettorale, ha votato meno di un elettore su quattro e, come da previsioni, la soglia del 50% più uno, necessaria per rendere valido il referendum, non è stata raggiunta.</p>
<p>È stato toccato, invece, un picco negativo: non era mai successo, infatti, nella storia della Repubblica, che un referendum ottenesse un’affluenza così bassa. La Lega esulta. Roberto Maroni, ministro dell’Interno ed esponente leghista, ha già annunciato che proporrà una modifica sulla legge che regola le consultazioni referendarie «per evitare che uno strumento importante di democrazia diretta diventi inutile». Letto in controluce, però, il risultato complessivo riserva delle sorprese. E il primo dato che emerge è che i ballottaggi hanno svolto un effetto-traino sul referendum, al punto che in alcuni importanti centri chiamati al secondo turno delle amministrative il quorum, a livello locale, è stato raggiunto.</p>
<p>L’esito nazionale tuttavia non lascia dubbi. <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">I primi due quesiti, che miravano a eliminare alla Camera e al Senato il premio di maggioranza attribuito alle coalizioni, hanno avuto entrambi una quota di votanti pari al 23,4%. Il terzo, che chiedeva di eliminare la possibilità di candidarsi in più circoscrizioni, è stato il più votato, totalizzando un 24,1%.</span> Nel giugno 2003, per la consultazione sull’articolo 18 e sul reintegro dei lavoratori ingiustamente licenziati, che finora deteneva il record negativo dell’affluenza, aveva votato il 25,5% degli aventi diritto. Del resto è passata da un pezzo la stagione dei grandi referendum che divisero l’Italia su aborto, divorzio, nucleare, finanziamento ai partiti: <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">è dal 1995 che non si raggiunge più il quorum</span>. Nelle pieghe dei numeri, però, emergono anche altri segnali. In generale, dove si votava anche per i ballottaggi, i votanti per il referendum sono stati ben più numerosi, al punto che in molti casi si è raggiunto il quorum. Un dato non trascurabile, se lo si ricollega alle polemiche che si scatenarono attorno alle date in cui collocare il voto.</p>
<p>Alcuni casi appaiono in tal senso emblematici. Prendendo come riferimento il quesito referendario n. 3, il più &#8220;gettonato&#8221;, a Firenze l’affluenza ha raggiunto il 51,7%, a Padova il 54,3%, a Bari il 55,2%. E a Bologna si è sfiorato il 60%. A Torino e Milano, dove si votava per il presidente della Provincia, non si è centrato il quorum, ma la quota di votanti per il referendum è stata comunque più consistente che altrove: 43,6% e 37,3%. A suo modo da record l’esito a Gualdo Tadino: nella cittadina in provincia di Perugia, dove si votava per il sindaco, i votanti al referendum hanno toccato il 64%. Effetto-traino da ballottaggio, quindi. Dove invece si andava alle urne solo per il referendum le percentuali d’affluenza sono state di gran lunga più basse: 18,9% a Roma, 18,6% a Genova, 17,8% a Trieste, 15,4% a Pescara, 11,6% a Napoli, 11,3% a Palermo. Un altro aspetto significativo riguarda lo scarto tra quanti hanno votato per i ballottaggi e quanti per il referendum nelle aree dove la Lega è più forte, e dove quindi l’input lanciato dal Carroccio di non esprimersi al referendum ha fatto più breccia.</p>
<p>Gioisce la Lega Nord. Per il ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli, «questo referendum era stato concepito per cercare di distruggere la Lega e perciò possiamo dire che è stata una vittoria della Lega». Esulta anche il leader dell’Udc, Pier Ferdinando Casini, che cassa il «misero fallimento» del referendum e di bocciatura del «bipartitismo». Il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, parla di un esito «prevedibile» perchè «i cittadini non sempre comprendono in pieno i quesiti troppo tecnici». «Credo &#8211; prosegue il presidente della Camera &#8211; che rinunciare a partecipare sia sinonimo di una certa stanchezza nei confronti del dibattito politico, nei confronti del funzionamento della democrazia, e questo ci deve fare riflettere tutti». Anche Vannino Chiti (Pd) plaude al mancato raggiungimento del quorum definendolo «una buona notizia». L’esponente del Pd sottolinea la necessità ora di trovare una ampia intesa in Parlamento per la riforma della legge elettorale.</p></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
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		<title>La Costituzione della Repubblica Italiana</title>
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		<pubDate>Sat, 27 Dec 1947 20:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dom Tric</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A volte più di qualcuno si dimentica dell'esistenza della <a href="http://www.phoogulp.it/costituzione.pdf" target="_blank">COSTITUZIONE</a></p> 
<p style="text-align: justify;"></p> 
<p style="text-align: justify;">PRINCIPI FONDAMENTALI</p> 
 
Art. 1. 
 
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
 
Art. 2. 
 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
 
Art. 3. 
 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A volte più di qualcuno si dimentica dell&#8217;esistenza della <a href="http://www.phoogulp.it/costituzione.pdf" target="_blank">COSTITUZIONE</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">PRINCIPI FONDAMENTALI</p>
<p>Art. 1.</p>
<p>L&#8217;Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.</p>
<p>La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.</p>
<p>Art. 2.</p>
<p>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.</p>
<p>Art. 3.</p>
<p>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</p>
<p>È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.</p>
<p>Art. 4.</p>
<p>La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.</p>
<p>Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un&#8217;attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.</p>
<p>Art. 5.</p>
<p>La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell&#8217;autonomia e del decentramento.</p>
<p>Art. 6.</p>
<p>La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.</p>
<p>Art. 7.</p>
<p>Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.</p>
<p>I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.</p>
<p>Art. 8.</p>
<p>Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.</p>
<p>Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l&#8217;ordinamento giuridico italiano.</p>
<p>I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.</p>
<p>Art. 9.</p>
<p>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.</p>
<p>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.</p>
<p>Art. 10.</p>
<p>L&#8217;ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.</p>
<p>La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.</p>
<p>Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l&#8217;effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d&#8217;asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.</p>
<p>Non è ammessa l&#8217;estradizione dello straniero per reati politici.</p>
<p>Art. 11.</p>
<p>L&#8217;Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.</p>
<p>Art. 12</p>
<p>La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.</p>
<p>PARTE I</p>
<p>DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI</p>
<p>TITOLO I</p>
<p>RAPPORTI CIVILI</p>
<p>Art. 13.</p>
<p>La libertà personale è inviolabile.<br />
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell&#8217;autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.</p>
<p>In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l&#8217;autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all&#8217;autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.</p>
<p>È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.</p>
<p>La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.</p>
<p>Art. 14.</p>
<p>Il domicilio è inviolabile.</p>
<p>Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.</p>
<p>Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.</p>
<p>Art. 15.</p>
<p>La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.</p>
<p>La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell&#8217;autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.</p>
<p>Art. 16.</p>
<p>Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.</p>
<p>Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.</p>
<p>Art. 17.</p>
<p>I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz&#8217;armi.</p>
<p>Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.</p>
<p>Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.</p>
<p>Art. 18.</p>
<p>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</p>
<p>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.</p>
<p>Art. 19.</p>
<p>Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.</p>
<p>Art. 20.</p>
<p>Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d&#8217;una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.</p>
<p>Art. 21.</p>
<p>Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.</p>
<p>La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.</p>
<p>Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell&#8217;autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l&#8217;indicazione dei responsabili.</p>
<p>In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell&#8217;autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all&#8217;autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s&#8217;intende revocato e privo di ogni effetto.</p>
<p>La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.</p>
<p>Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.</p>
<p>Art. 22.</p>
<p>Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.</p>
<p>Art. 23.</p>
<p>Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.</p>
<p>Art. 24.</p>
<p>Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.</p>
<p>La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.</p>
<p>Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.</p>
<p>La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.</p>
<p>Art. 25.</p>
<p>Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.</p>
<p>Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.</p>
<p>Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.</p>
<p>Art. 26.</p>
<p>L&#8217;estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.</p>
<p>Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.</p>
<p>Art. 27.</p>
<p>La responsabilità penale è personale.</p>
<p>L&#8217;imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.</p>
<p>Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.</p>
<p>Non è ammessa la pena di morte.</p>
<p>Art. 28.</p>
<p>I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.</p>
<p>TITOLO II</p>
<p>RAPPORTI ETICO-SOCIALI</p>
<p>Art. 29.</p>
<p>La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.</p>
<p>Il matrimonio è ordinato sull&#8217;eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell&#8217;unità familiare.</p>
<p>Art. 30.</p>
<p>È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.</p>
<p>Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.</p>
<p>La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.</p>
<p>La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.</p>
<p>Art. 31.</p>
<p>La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l&#8217;adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.</p>
<p>Protegge la maternità, l&#8217;infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.</p>
<p>Art. 32.</p>
<p>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.</p>
<p>Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.</p>
<p>Art. 33.</p>
<p>L&#8217;arte e la scienza sono libere e libero ne è l&#8217;insegnamento.</p>
<p>La Repubblica detta le norme generali sull&#8217;istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.</p>
<p>Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.</p>
<p>La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.</p>
<p>È prescritto un esame di Stato per l&#8217;ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio professionale.</p>
<p>Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.</p>
<p>Art. 34.</p>
<p>La scuola è aperta a tutti.</p>
<p>L&#8217;istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.</p>
<p>I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.</p>
<p>La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.</p>
<p>TITOLO III</p>
<p>RAPPORTI ECONOMICI</p>
<p>Art. 35.</p>
<p>La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.</p>
<p>Cura la formazione e l&#8217;elevazione professionale dei lavoratori.</p>
<p>Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.</p>
<p>Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell&#8217;interesse generale, e tutela il lavoro italiano all&#8217;estero.</p>
<p>Art. 36.</p>
<p>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un&#8217;esistenza libera e dignitosa.</p>
<p>La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.</p>
<p>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.</p>
<p>Art. 37.</p>
<p>La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l&#8217;adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.</p>
<p>La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.</p>
<p>La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.</p>
<p>Art. 38.</p>
<p>Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all&#8217;assistenza sociale.</p>
<p>I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.</p>
<p>Gli inabili ed i minorati hanno diritto all&#8217;educazione e all&#8217;avviamento professionale.</p>
<p>Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.</p>
<p>L&#8217;assistenza privata è libera.</p>
<p>Art. 39.</p>
<p>L&#8217;organizzazione sindacale è libera.</p>
<p>Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.</p>
<p>È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.</p>
<p>I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.</p>
<p>Art. 40.</p>
<p>Il diritto di sciopero si esercita nell&#8217;ambito delle leggi che lo regolano.</p>
<p>Art. 41.</p>
<p>L&#8217;iniziativa economica privata è libera.</p>
<p>Non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.</p>
<p>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l&#8217;attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.</p>
<p>Art. 42.</p>
<p>La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.</p>
<p>La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.</p>
<p>La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d&#8217;interesse generale.</p>
<p>La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.</p>
<p>Art. 43.</p>
<p>A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.</p>
<p>Art. 44.</p>
<p>Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.</p>
<p>La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.</p>
<p>Art. 45.</p>
<p>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l&#8217;incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.</p>
<p>La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell&#8217;artigianato.</p>
<p>Art. 46.</p>
<p>Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.</p>
<p>Art. 47.</p>
<p>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l&#8217;esercizio del credito.</p>
<p>Favorisce l&#8217;accesso del risparmio popolare alla proprietà dell&#8217;abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.</p>
<p>TITOLO IV</p>
<p>RAPPORTI POLITICI</p>
<p>Art. 48.</p>
<p>Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.</p>
<p>Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.</p>
<p>La legge stabilisce requisiti e modalità per l&#8217;esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all&#8217;estero e ne assicura l&#8217;effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l&#8217;elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.</p>
<p>Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.</p>
<p>Art. 49.</p>
<p>Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.</p>
<p>Art. 50.</p>
<p>Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.</p>
<p>Art. 51.</p>
<p>Tutti i cittadini dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.</p>
<p>La legge può, per l&#8217;ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.</p>
<p>Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.</p>
<p>Art. 52.</p>
<p>La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.</p>
<p>Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l&#8217;esercizio dei diritti politici.</p>
<p>L&#8217;ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.</p>
<p>Art. 53.</p>
<p>Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.</p>
<p>Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.</p>
<p>Art. 54.</p>
<p>Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.</p>
<p>I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.</p>
<p>PARTE II</p>
<p>ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</p>
<p>TITOLO I</p>
<p>IL PARLAMENTO</p>
<p>Sezione I</p>
<p>Le Camere.</p>
<p>Art. 55.</p>
<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.</p>
<p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>
<p>Art. 56.</p>
<p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p>
<p>Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>
<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p>
<p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall&#8217;ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
<p>Art. 57.</p>
<p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>
<p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>
<p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d&#8217;Aosta uno.</p>
<p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall&#8217;ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
<p>Art. 58.</p>
<p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p>
<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p>
<p>Art. 59.</p>
<p>È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>
<p>Art. 60.</p>
<p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p>
<p>La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>
<p>Art. 61.</p>
<p>Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p>
<p>Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>
<p>Art. 62.</p>
<p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p>
<p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p>
<p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l&#8217;altra.</p>
<p>Art. 63.</p>
<p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l&#8217;Ufficio di presidenza.</p>
<p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l&#8217;Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>
<p>Art. 64.</p>
<p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>
<p>Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p>
<p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p>
<p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>
<p>Art. 65.</p>
<p>La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l&#8217;ufficio di deputato o di senatore.</p>
<p>Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.</p>
<p>Art. 66.</p>
<p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>
<p>Art. 67.</p>
<p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>
<p>Art. 68.</p>
<p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.</p>
<p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell&#8217;atto di commettere un delitto per il quale è previsto l&#8217;arresto obbligatorio in flagranza.</p>
<p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p>
<p>Art. 69.</p>
<p>I membri del Parlamento ricevono un&#8217;indennità stabilita dalla legge.</p>
<p>Sezione II</p>
<p>La formazione delle leggi.</p>
<p>Art. 70.</p>
<p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>
<p>Art. 71.</p>
<p>L&#8217;iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p>
<p>Il popolo esercita l&#8217;iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p>
<p>Art. 72.</p>
<p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l&#8217;approva articolo per articolo e con votazione finale.</p>
<p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l&#8217;urgenza.</p>
<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l&#8217;esame e l&#8217;approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>
<p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
<p>Art. 73.</p>
<p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall&#8217;approvazione.</p>
<p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l&#8217;urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p>
<p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>
<p>Art. 74.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p>
<p>Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p>
<p>Art. 75.</p>
<p>È indetto referendum popolare per deliberare l&#8217;abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p>
<p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p>
<p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p>
<p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>
<p>La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p>
<p>Art. 76.</p>
<p>L&#8217;esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p>
<p>Art. 77.</p>
<p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p>
<p>Quando, in casi straordinari di necessità e d&#8217;urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p>
<p>I decreti perdono efficacia sin dall&#8217;inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>
<p>Art. 78.</p>
<p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p>
<p>Art. 79.</p>
<p>L&#8217;amnistia e l&#8217;indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p>
<p>La legge che concede l&#8217;amnistia o l&#8217;indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p>
<p>In ogni caso l&#8217;amnistia e l&#8217;indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>
<p>Art. 80.</p>
<p>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>
<p>Art. 81.</p>
<p>Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p>
<p>L&#8217;esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p>
<p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.</p>
<p>Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.</p>
<p>Art. 82.</p>
<p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p>
<p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p>TITOLO II</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Art. 83.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p>
<p>All&#8217;elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d&#8217;Aosta ha un solo delegato.</p>
<p>L&#8217;elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell&#8217;assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>
<p>Art. 84.</p>
<p>Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d&#8217;età e goda dei diritti civili e politici.</p>
<p>L&#8217;ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.</p>
<p>L&#8217;assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.</p>
<p>Art. 85.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p>
<p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p>
<p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>
<p>Art. 86.</p>
<p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p>
<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.</p>
<p>Art. 87.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l&#8217;unità nazionale.</p>
<p>Può inviare messaggi alle Camere.</p>
<p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p>
<p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p>
<p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p>
<p>Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p>
<p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p>
<p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l&#8217;autorizzazione delle Camere.</p>
<p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p>
<p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p>
<p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p>
<p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>
<p>Art. 88.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>
<p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>
<p>Art. 89.</p>
<p>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.</p>
<p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>Art. 90.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.</p>
<p>In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p>
<p>Art. 91.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.</p>
<p>TITOLO III</p>
<p>IL GOVERNO</p>
<p>Sezione I</p>
<p>Il Consiglio dei ministri.</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>I PRESIDENTI</p>
<p>LA COSTITUZIONE</p>
<p>ATTIVITA&#8217; DEL CAPO DELLO STATO</p>
<p>GLI UFFICI</p>
<p>LE ONORIFICENZE</p>
<p>Art. 92.</p>
<p>Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.</p>
<p>Art. 93.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</p>
<p>Art. 94.</p>
<p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p>
<p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p>
<p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p>
<p>Il voto contrario di una o d&#8217;entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p>
<p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>
<p>Art. 95.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l&#8217;unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l&#8217;attività dei ministri.</p>
<p>I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.</p>
<p>La legge provvede all&#8217;ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l&#8217;organizzazione dei ministeri.</p>
<p>Art. 96.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell&#8217;esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>
<p>Sezione II</p>
<p>La Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Art. 97.</p>
<p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>Nell&#8217;ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p>
<p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p>
<p>Art. 98.</p>
<p>I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.</p>
<p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.</p>
<p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d&#8217;iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all&#8217;estero.</p>
<p>Sezione III</p>
<p>Gli organi ausiliari.</p>
<p>Art. 99.</p>
<p>Il Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.</p>
<p>È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p>
<p>Ha l&#8217;iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p>
<p>Art. 100.</p>
<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell&#8217;amministrazione.</p>
<p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p>
<p>La legge assicura l&#8217;indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p>
<p>TITOLO IV</p>
<p>LA MAGISTRATURA</p>
<p>Sezione I</p>
<p>Ordinamento giurisdizionale.</p>
<p>Art. 101.</p>
<p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p>
<p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>
<p>Art. 102.</p>
<p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
<p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p>
<p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all&#8217;amministrazione della giustizia.</p>
<p>Art. 103.</p>
<p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.</p>
<p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p>
<p>I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p>
<p>Art. 104.</p>
<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p>
<p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p>
<p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p>
<p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>
<p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p>
<p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p>
<p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>
<p>Art. 105.</p>
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>
<p>Art. 106.</p>
<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p>
<p>La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p>
<p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>
<p>Art. 107.</p>
<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p>
<p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.</p>
<p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p>
<p>Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.</p>
<p>Art. 108.</p>
<p>Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p>
<p>La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.</p>
<p>Art. 109.</p>
<p>L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.</p>
<p>Art. 110.</p>
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>
<p>Sezione II</p>
<p>Norme sulla giurisdizione.</p>
<p>Art. 111.</p>
<p>La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.</p>
<p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1</p>
<p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p>
<p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.</p>
<p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p>
<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p>
<p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.</p>
<p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>
<p>Art. 112.</p>
<p>Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.</p>
<p>Art. 113.</p>
<p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p>
<p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p>
<p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>
<p>TITOLO V</p>
<p>LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI</p>
<p>Art. 114.</p>
<p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.</p>
<p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>
<p>Art. 115.</p>
<p>Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3</p>
<p>Art. 116.</p>
<p>Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p>
<p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.</p>
<p>Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell&#8217;articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all&#8217;organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all&#8217;articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>
<p>Art. 117.</p>
<p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p>
<p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p>
<p>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l&#8217;Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione europea;</p>
<p>b) immigrazione;</p>
<p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p>
<p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p>
<p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;</p>
<p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p>
<p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p>
<p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p>
<p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p>
<p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p>
<p>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p>
<p>n) norme generali sull&#8217;istruzione;</p>
<p>o) previdenza sociale;</p>
<p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p>
<p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p>
<p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale e locale; opere dell&#8217;ingegno;</p>
<p>s) tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali.</p>
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni; commercio con l&#8217;estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l&#8217;autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all&#8217;innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>
<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all&#8217;attuazione e all&#8217;esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell&#8217;Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>
<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell&#8217;organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p>
<p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>
<p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p>
<p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>
<p>Art. 118.</p>
<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>
<p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p>
<p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell&#8217;articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p>
<p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>
<p>Art. 119.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p>
<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>
<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>
<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E&#8217; esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>
<p>Art. 120.</p>
<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l&#8217;esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p>
<p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>
<p>Art. 121.</p>
<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p>
<p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p>
<p>La Giunta regionale è l&#8217;organo esecutivo delle Regioni.</p>
<p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>
<p>Art. 122.</p>
<p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>
<p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p>
<p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p>
<p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.</p>
<p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>
<p>Art. 123.</p>
<p>Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l&#8217;esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p>
<p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l&#8217;apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p>
<p>Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p>
<p>In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.</p>
<p>Art. 124.</p>
<p>Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p>Art. 125.</p>
<p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l&#8217;ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</p>
<p>Art. 126.</p>
<p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p>
<p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p>
<p>L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>
<p>Art. 127.</p>
<p>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.</p>
<p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un&#8217;altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell&#8217;atto avente valore di legge.</p>
<p>Art. 128.</p>
<p>Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p>Art. 129.</p>
<p>Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p>Art. 130.</p>
<p>Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p>Art. 131.</p>
<p>Sono costituite le seguenti Regioni:</p>
<p>Piemonte;</p>
<p>Valle d’Aosta;</p>
<p>Lombardia;</p>
<p>Trentino-Alto Adige;</p>
<p>Veneto;</p>
<p>Friuli-Venezia Giulia;</p>
<p>Liguria;</p>
<p>Emilia-Romagna;</p>
<p>Toscana;</p>
<p>Umbria;</p>
<p>Marche;</p>
<p>Lazio;</p>
<p>Abruzzi;</p>
<p>Molise;</p>
<p>Campania;</p>
<p>Puglia;</p>
<p>Basilicata;</p>
<p>Calabria;</p>
<p>Sicilia;</p>
<p>Sardegna.</p>
<p>Art. 132.</p>
<p>Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p>
<p>Si può, con l&#8217;approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un&#8217;altra.</p>
<p>Art. 133.</p>
<p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p>
<p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>
<p>TITOLO VI</p>
<p>GARANZIE COSTITUZIONALI</p>
<p>Sezione I</p>
<p>La Corte Costituzionale.</p>
<p>Art. 134.</p>
<p>La Corte costituzionale giudica:</p>
<p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p>
<p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p>
<p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>
<p>Art. 135.</p>
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p>
<p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.</p>
<p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p>
<p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.</p>
<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.</p>
<p>L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p>
<p>Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>
<p>Art. 136.</p>
<p>Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p>
<p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>
<p>Art. 137.</p>
<p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.</p>
<p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p>
<p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>
<p>Sezione II</p>
<p>Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.</p>
<p>Art. 138.</p>
<p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p>
<p>Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>
<p>Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.</p>
<p>Art. 139.</p>
<p>La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.</p>
<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p>
<p>I</p>
<p>Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.</p>
<p>II</p>
<p>Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.</p>
<p>III</p>
<p>Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:</p>
<p>sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;</p>
<p>hanno fatto parte del disciolto Senato;</p>
<p>hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;</p>
<p>sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;</p>
<p>hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.</p>
<p>Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.</p>
<p>Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.</p>
<p>IV</p>
<p>Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.</p>
<p>V</p>
<p>La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.</p>
<p>VI</p>
<p>Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.</p>
<p>Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.</p>
<p>VII</p>
<p>Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.</p>
<p>Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.</p>
<p>VIII</p>
<p>Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.</p>
<p>Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.</p>
<p>Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.</p>
<p>IX</p>
<p>La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.</p>
<p>X</p>
<p>Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’art. 6.</p>
<p>XI</p>
<p>Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.</p>
<p>XII</p>
<p>È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.</p>
<p>In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.</p>
<p>XIII</p>
<p>I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.</p>
<p>XIV</p>
<p>I titoli nobiliari non sono riconosciuti.</p>
<p>I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.</p>
<p>L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.</p>
<p>La legge regola la soppressione della Consulta araldica.</p>
<p>XV</p>
<p>Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.</p>
<p>XVI</p>
<p>Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.</p>
<p>XVII</p>
<p>L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.</p>
<p>Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.</p>
<p>In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.</p>
<p>I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.</p>
<p>L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.</p>
<p>XVIII</p>
<p>La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.</p>
<p>Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.</p>
<p>La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.</p>
<p>La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.</p>
<p>Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.</p>
<p>ENRICO DE NICOLA</p>
<p>Controfirmano:</p>
<p>Il Presidente dell’Assemblea Costituente :</p>
<p>UMBERTO TERRACINI</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei Ministri:</p>
<p>DE GASPERI ALCIDE</p>
<p>Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI</p>
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<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="779">
<tbody>
<tr>
<td width="644">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr valign="top">
<td class="descrizione" align="left">
<p style="margin: 0px 70px; line-height: 100%; word-spacing: 0px;" align="center"><strong>PRINCIPI                FONDAMENTALI</strong></p>
<p align="center">Art. 1.</p>
<p>L&#8217;Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.</p>
<p>La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle                forme e nei limiti della Costituzione.</p>
<p align="center">Art. 2.</p>
<p>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo,                sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua                personalità, e richiede l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili                di solidarietà politica, economica e sociale.</p>
<p align="center">Art. 3.</p>
<p>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali                davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,                di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</p>
<p>È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine                economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e                l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della                persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori                all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese.</p>
<p align="center">Art. 4.</p>
<p>La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro                e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.</p>
<p>Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità                e la propria scelta, un&#8217;attività o una funzione che concorra                al progresso materiale o spirituale della società.</p>
<p align="center">Art. 5.</p>
<p>La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie                locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più                ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi                della sua legislazione alle esigenze dell&#8217;autonomia e del decentramento.</p>
<p align="center">Art. 6.</p>
<p>La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.</p>
<p align="center">Art. 7.</p>
<p>Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,                indipendenti e sovrani.</p>
<p>I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni                dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento                di revisione costituzionale.</p>
<p align="center">Art. 8.</p>
<p>Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla                legge.</p>
<p>Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto                di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino                con l&#8217;ordinamento giuridico italiano.</p>
<p>I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base                di intese con le relative rappresentanze.</p>
<p align="center">Art. 9.</p>
<p>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica                e tecnica.</p>
<p>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.</p>
<p align="center">Art. 10.</p>
<p>L&#8217;ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto                internazionale generalmente riconosciute.</p>
<p>La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla                legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.</p>
<p>Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l&#8217;effettivo esercizio                delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana,                ha diritto d&#8217;asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni                stabilite dalla legge.</p>
<p>Non è ammessa l&#8217;estradizione dello straniero per reati politici.</p>
<p align="center">Art. 11.</p>
<p>L&#8217;Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà                degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie                internazionali; consente, in condizioni di parità con gli                altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad                un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;                promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a                tale scopo.</p>
<p align="center">Art. 12</p>
<p>La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde,                bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.</p>
<p align="center"><strong>PARTE I</strong></p>
<p align="center"><strong>DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI</strong></p>
<p align="center"><strong>TITOLO I</strong></p>
<p align="center"><strong>RAPPORTI CIVILI</strong></p>
<p align="center">Art. 13.</p>
<p>La libertà personale è inviolabile.<br />
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o                perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della                libertà personale, se non per atto motivato dell&#8217;autorità                giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.</p>
<p>In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente                dalla legge, l&#8217;autorità di pubblica sicurezza può                adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati                entro quarantotto ore all&#8217;autorità giudiziaria e, se questa                non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono                revocati e restano privi di ogni effetto.</p>
<p>È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque                sottoposte a restrizioni di libertà.</p>
<p>La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.</p>
<p align="center">Art. 14.</p>
<p>Il domicilio è inviolabile.</p>
<p>Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,                se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie                prescritte per la tutela della libertà personale.</p>
<p>Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di                incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati                da leggi speciali.</p>
<p align="center">Art. 15.</p>
<p>La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni                altra forma di comunicazione sono inviolabili.</p>
<p>La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato                dell&#8217;autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla                legge.</p>
<p align="center">Art. 16.</p>
<p>Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in                qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che                la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità                o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata                da ragioni politiche.</p>
<p>Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica                e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.</p>
<p align="center">Art. 17.</p>
<p>I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz&#8217;armi.</p>
<p>Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è                richiesto preavviso.</p>
<p>Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle                autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi                di sicurezza o di incolumità pubblica.</p>
<p align="center">Art. 18.</p>
<p>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,                per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.</p>
<p>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,                anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di                carattere militare.</p>
<p align="center">Art. 19.</p>
<p>Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa                in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda                e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché                non si tratti di riti contrari al buon costume.</p>
<p align="center">Art. 20.</p>
<p>Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d&#8217;una                associazione od istituzione non possono essere causa di speciali                limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per                la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.</p>
<p align="center">Art. 21.</p>
<p>Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero                con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.</p>
<p>La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.</p>
<p>Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato                dell&#8217;autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali                la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di                violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l&#8217;indicazione                dei responsabili.</p>
<p>In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile                il tempestivo intervento dell&#8217;autorità giudiziaria, il sequestro                della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di                polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre                ventiquattro ore, fare denunzia all&#8217;autorità giudiziaria.                Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il                sequestro s&#8217;intende revocato e privo di ogni effetto.</p>
<p>La legge può stabilire, con norme di carattere generale,                che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.</p>
<p>Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte                le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce                provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.</p>
<p align="center">Art. 22.</p>
<p>Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità                giuridica, della cittadinanza, del nome.</p>
<p align="center">Art. 23.</p>
<p>Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere                imposta se non in base alla legge.</p>
<p align="center">Art. 24.</p>
<p>Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti                e interessi legittimi.</p>
<p>La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del                procedimento.</p>
<p>Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi                per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.</p>
<p>La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli                errori giudiziari.</p>
<p align="center">Art. 25.</p>
<p>Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito                per legge.</p>
<p>Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che                sia entrata in vigore prima del fatto commesso.</p>
<p>Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non                nei casi previsti dalla legge.</p>
<p align="center">Art. 26.</p>
<p>L&#8217;estradizione del cittadino può essere consentita soltanto                ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.</p>
<p>Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.</p>
<p align="center">Art. 27.</p>
<p>La responsabilità penale è personale.</p>
<p>L&#8217;imputato non è considerato colpevole sino alla condanna                definitiva.</p>
<p>Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso                di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.</p>
<p>Non è ammessa la pena di morte.</p>
<p align="center">Art. 28.</p>
<p>I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono                direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,                degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità                civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.</p>
<p align="center"><strong>TITOLO II</strong></p>
<p align="center"><strong>RAPPORTI ETICO-SOCIALI</strong></p>
<p align="center">
<p align="center">Art. 29.</p>
<p>La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società                naturale fondata sul matrimonio.</p>
<p>Il matrimonio è ordinato sull&#8217;eguaglianza morale e giuridica                dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell&#8217;unità                familiare.</p>
<p align="center">Art. 30.</p>
<p>È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare                i figli, anche se nati fuori del matrimonio.</p>
<p>Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a                che siano assolti i loro compiti.</p>
<p>La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela                giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della                famiglia legittima.</p>
<p>La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.</p>
<p align="center">Art. 31.</p>
<p>La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze                la formazione della famiglia e l&#8217;adempimento dei compiti relativi,                con particolare riguardo alle famiglie numerose.</p>
<p>Protegge la maternità, l&#8217;infanzia e la gioventù,                favorendo gli istituti necessari a tale scopo.</p>
<p align="center">Art. 32.</p>
<p>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo                e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite                agli indigenti.</p>
<p>Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento                sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può                in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona                umana.</p>
<p align="center">Art. 33.</p>
<p>L&#8217;arte e la scienza sono libere e libero ne è l&#8217;insegnamento.</p>
<p>La Repubblica detta le norme generali sull&#8217;istruzione ed istituisce                scuole statali per tutti gli ordini e gradi.</p>
<p>Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti                di educazione, senza oneri per lo Stato.</p>
<p>La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non                statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena                libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente                a quello degli alunni di scuole statali.</p>
<p>È prescritto un esame di Stato per l&#8217;ammissione ai vari                ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l&#8217;abilitazione                all&#8217;esercizio professionale.</p>
<p>Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,                hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti                dalle leggi dello Stato.</p>
<p align="center">Art. 34.</p>
<p>La scuola è aperta a tutti.</p>
<p>L&#8217;istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è                obbligatoria e gratuita.</p>
<p>I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di                raggiungere i gradi più alti degli studi.</p>
<p>La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,                assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite                per concorso.</p>
<p align="center"><strong>TITOLO III</strong></p>
<p align="center"><strong>RAPPORTI ECONOMICI</strong></p>
<p align="center">
<p align="center">Art. 35.</p>
<p>La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.</p>
<p>Cura la formazione e l&#8217;elevazione professionale dei lavoratori.</p>
<p>Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali                intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.</p>
<p>Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi                stabiliti dalla legge nell&#8217;interesse generale, e tutela il lavoro                italiano all&#8217;estero.</p>
<p align="center">Art. 36.</p>
<p>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla                quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente                ad assicurare a sé e alla famiglia un&#8217;esistenza libera e                dignitosa.</p>
<p>La durata massima della giornata lavorativa è stabilita                dalla legge.</p>
<p>Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali                retribuite, e non può rinunziarvi.</p>
<p align="center">Art. 37.</p>
<p>La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di                lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni                di lavoro devono consentire l&#8217;adempimento della sua essenziale funzione                familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata                protezione.</p>
<p>La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro                salariato.</p>
<p>La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e                garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità                di retribuzione.</p>
<p align="center">Art. 38.</p>
<p>Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari                per vivere ha diritto al mantenimento e all&#8217;assistenza sociale.</p>
<p>I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi                adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,                invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.</p>
<p>Gli inabili ed i minorati hanno diritto all&#8217;educazione e all&#8217;avviamento                professionale.</p>
<p>Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti                predisposti o integrati dallo Stato.</p>
<p>L&#8217;assistenza privata è libera.</p>
<p align="center">Art. 39.</p>
<p>L&#8217;organizzazione sindacale è libera.</p>
<p>Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non                la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le                norme di legge.</p>
<p>È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati                sanciscano un ordinamento interno a base democratica.</p>
<p>I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,                rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare                contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti                gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.</p>
<p align="center">Art. 40.</p>
<p>Il diritto di sciopero si esercita nell&#8217;ambito delle leggi che                lo regolano.</p>
<p align="center">Art. 41.</p>
<p>L&#8217;iniziativa economica privata è libera.</p>
<p>Non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità sociale                o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla                dignità umana.</p>
<p>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché                l&#8217;attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata                e coordinata a fini sociali.</p>
<p align="center">Art. 42.</p>
<p>La proprietà è pubblica o privata. I beni economici                appartengono allo Stato, ad enti o a privati.</p>
<p>La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla                legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti                allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile                a tutti.</p>
<p>La proprietà privata può essere, nei casi preveduti                dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d&#8217;interesse                generale.</p>
<p>La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima                e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.</p>
<p align="center">Art. 43.</p>
<p>A fini di utilità generale la legge può riservare                originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo,                allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o                di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano                a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni                di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.</p>
<p align="center">Art. 44.</p>
<p>Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di                stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli                alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione                secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica                delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione                delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.</p>
<p>La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.</p>
<p align="center">Art. 45.</p>
<p>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione                a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.                La legge ne promuove e favorisce l&#8217;incremento con i mezzi più                idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere                e le finalità.</p>
<p>La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell&#8217;artigianato.</p>
<p align="center">Art. 46.</p>
<p>Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia                con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto                dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle                leggi, alla gestione delle aziende.</p>
<p align="center">Art. 47.</p>
<p>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue                forme; disciplina, coordina e controlla l&#8217;esercizio del credito.</p>
<p>Favorisce l&#8217;accesso del risparmio popolare alla proprietà                dell&#8217;abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto                e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi                del Paese.</p>
<p align="center"><strong>TITOLO IV</strong></p>
<p align="center"><strong>RAPPORTI POLITICI</strong></p>
<p align="center">Art. 48.</p>
<p>Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto                la maggiore età.</p>
<p>Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo                esercizio è dovere civico.</p>
<p>La legge stabilisce requisiti e modalità per l&#8217;esercizio                del diritto di voto dei cittadini residenti all&#8217;estero e ne assicura                l&#8217;effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione                Estero per l&#8217;elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi                nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati                dalla legge.</p>
<p>Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità                civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi                di indegnità morale indicati dalla legge.</p>
<p align="center">Art. 49.</p>
<p>Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti                per concorrere con metodo democratico a determinare la politica                nazionale.</p>
<p align="center">Art. 50.</p>
<p>Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere                provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.</p>
<p align="center">Art. 51.</p>
<p>Tutti i cittadini dell&#8217;uno o dell&#8217;altro sesso possono accedere                agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,                secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica                promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra                donne e uomini.</p>
<p>La legge può, per l&#8217;ammissione ai pubblici uffici e alle                cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti                alla Repubblica.</p>
<p>Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto                di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare                il suo posto di lavoro.</p>
<p align="center">Art. 52.</p>
<p>La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.</p>
<p>Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti                dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro                del cittadino, né l&#8217;esercizio dei diritti politici.</p>
<p>L&#8217;ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico                della Repubblica.</p>
<p align="center">Art. 53.</p>
<p>Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione                della loro capacità contributiva.</p>
<p>Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.</p>
<p align="center">Art. 54.</p>
<p>Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica                e di osservarne la Costituzione e le leggi.</p>
<p>I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere                di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei                casi stabiliti dalla legge.</p>
<p align="center"><strong>PARTE II</strong></p>
<p align="center"><strong>ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA</strong></p>
<p align="center"><strong>TITOLO I</strong></p>
<p align="center"><strong>IL PARLAMENTO</strong></p>
<p align="center"><strong>Sezione I</strong></p>
<p align="center"><strong>Le Camere.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p align="center">Art. 55.</p>
<p>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato                della Repubblica.</p>
<p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due                Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>
<p align="center">Art. 56.</p>
<p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e                diretto.</p>
<p>Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali                eletti nella circoscrizione Estero.</p>
<p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle                elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p>
<p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il                numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua                dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta                dall&#8217;ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto                e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,                sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
<p align="center">Art. 57.</p>
<p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi                i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>
<p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei                dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p>
<p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore                a sette; il Molise ne ha due, la Valle d&#8217;Aosta uno.</p>
<p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero                dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione                delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione                alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall&#8217;ultimo censimento                generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti                resti.</p>
<p align="center">Art. 58.</p>
<p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori                che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p>
<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo                anno.</td>
</tr>
<tr valign="top" bgcolor="#d6dde4">
<td class="descrizione" height="120">
<p style="margin: 0px 70px; line-height: 100%; word-spacing: 0px;" align="center"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Art.                59.</span></p>
<p style="margin: 0px 70px; line-height: 100%; word-spacing: 0px;" align="center">
<p style="margin: 0px 70px; line-height: 100%; word-spacing: 0px;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">È                senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente                della Repubblica.</span></p>
<p style="margin: 0px 70px; line-height: 100%; word-spacing: 0px;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">Il                Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque                cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel                campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</span></p>
<p style="margin: 0px 70px; line-height: 100%; word-spacing: 0px;" align="center"><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif; font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span>
</p>
<p style="margin: 0px 70px; line-height: 100%; word-spacing: 0px;" align="justify">
<p><strong> </strong></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
<div>Art. 60.</div>
<div>
<p align="left">La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica                  sono eletti per cinque anni.</p>
</div>
<div>
<p align="left">La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata                  se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>
</div>
<div>
<p align="center">Art. 61.</p>
</div>
<div>
<p align="left">Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro                  settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione                  ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p>
</div>
<div>
<p align="left">Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati                  i poteri delle precedenti.</p>
</div>
<div>
<p align="center">
</div>
<div>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr bgcolor="#d6dde4">
<td>
<div>
<div>
<p align="center">Art. 62.</p>
</div>
<div>
<p align="left">Le Camere si riuniscono di diritto il                            primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p>
</div>
<p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria                          per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della                          Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p>
<p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è                          convocata di diritto anche l&#8217;altra.</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="left">
</div>
<div><span class="descrizione">Art. 63. </span></div>
<p class="descrizione">Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti                il Presidente e l&#8217;Ufficio di presidenza.</p>
<p class="descrizione">Quando il Parlamento si riunisce in seduta                comune, il Presidente e l&#8217;Ufficio di presidenza sono quelli della                Camera dei deputati.</p>
<p class="descrizione" align="center">Art. 64.</p>
<p class="descrizione">Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento                a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>
<p class="descrizione">Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna                delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare                di adunarsi in seduta segreta.</p>
<p class="descrizione">Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento                non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro                componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo                che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p>
<p class="descrizione">I membri del Governo, anche se non fanno parte                delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere                alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>
<p class="descrizione" align="center">Art. 65.</p>
<p class="descrizione">La legge determina i casi di ineleggibilità                e di incompatibilità con l&#8217;ufficio di deputato o di senatore.</p>
<p class="descrizione">Nessuno può appartenere contemporaneamente                alle due Camere.</p>
<p class="descrizione" align="center">Art. 66.</p>
<p class="descrizione">Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione                dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità                e di incompatibilità.</p>
<p class="descrizione" align="center">Art. 67.</p>
<p class="descrizione">Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione                ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>
<p class="descrizione" align="center">Art. 68.</p>
<p class="descrizione">I membri del Parlamento non possono essere                chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell&#8217;esercizio                delle loro funzioni.</p>
<p class="descrizione">Senza autorizzazione della Camera alla quale                appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto                a perquisizione personale o domiciliare, né può essere                arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o                mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza                irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell&#8217;atto di commettere                un delitto per il quale è previsto l&#8217;arresto obbligatorio                in flagranza.</p>
<p class="descrizione">Analoga autorizzazione è richiesta per                sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi                forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.</p>
<p class="descrizione" align="center">Art. 69.</p>
<p class="descrizione">I membri del Parlamento ricevono un&#8217;indennità                stabilita dalla legge.</p>
<p class="descrizione">
<p class="descrizione" align="center"><strong>Sezione II</strong></p>
<p class="descrizione" align="center"><strong>La formazione delle leggi.</strong></p>
<p class="descrizione" align="center">
<p class="descrizione" align="center">Art. 70.</p>
<p class="descrizione">La funzione legislativa è esercitata                collettivamente dalle due Camere.</p>
<p class="descrizione" align="center">Art. 71.</p>
<p class="descrizione">L&#8217;iniziativa delle leggi appartiene al Governo,                a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia                conferita da legge costituzionale.</p>
<p class="descrizione">Il popolo esercita l&#8217;iniziativa delle leggi,                mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,                di un progetto redatto in articoli.</p>
<p class="descrizione" align="center">Art. 72.</p>
<p class="descrizione">Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera                è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una                commissione e poi dalla Camera stessa, che l&#8217;approva articolo per                articolo e con votazione finale.</p>
<p class="descrizione">Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati                per i disegni di legge dei quali è dichiarata l&#8217;urgenza.</p>
<p class="descrizione">Può altresì stabilire in quali                casi e forme l&#8217;esame e l&#8217;approvazione dei disegni di legge sono                deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare                la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino                al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge                è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti                della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso                e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua                approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento                determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p>
<p class="descrizione">La procedura normale di esame e di approvazione                diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni                di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di                delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati                internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>
</td>
</tr>
<tr valign="top" bgcolor="#d6dde4">
<td class="descrizione">
<div>Art. 73.</div>
<p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro                un mese dall&#8217;approvazione.</p>
<p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,                ne dichiarano l&#8217;urgenza, la legge è promulgata nel termine                da essa stabilito.</p>
<p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano                in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,                salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>
<p align="center">Art. 74.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può                con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p>
<p>Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere                promulgata.</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="descrizione">
<p align="center">Art. 75.</p>
<p>È indetto referendum popolare per deliberare l&#8217;abrogazione,                totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,                quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli                regionali.</p>
<p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di                bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare                trattati internazionali.</p>
<p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati                ad eleggere la Camera dei deputati.</p>
<p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato                alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è                raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>
<p>La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p>
<p align="center">Art. 76.</p>
<p>L&#8217;esercizio della funzione legislativa non può essere delegato                al Governo se non con determinazione di principî e criteri                direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.</p>
<p align="center">Art. 77.</p>
<p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare                decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p>
<p>Quando, in casi straordinari di necessità e d&#8217;urgenza, il                Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti                provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli                per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente                convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p>
<p>I decreti perdono efficacia sin dall&#8217;inizio, se non sono convertiti                in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere                possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla                base dei decreti non convertiti.</p>
<p align="center">Art. 78.</p>
<p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo                i poteri necessari.</p>
<p align="center">Art. 79.</p>
<p>L&#8217;amnistia e l&#8217;indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza                dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo                e nella votazione finale.</p>
<p>La legge che concede l&#8217;amnistia o l&#8217;indulto stabilisce il termine                per la loro applicazione.</p>
<p>In ogni caso l&#8217;amnistia e l&#8217;indulto non possono applicarsi ai reati                commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>
<p align="center">Art. 80.</p>
<p>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali                che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti                giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle                finanze o modificazioni di leggi.</p>
<p align="center">Art. 81.</p>
<p>Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo                presentati dal Governo.</p>
<p>L&#8217;esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso                se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a                quattro mesi.</p>
<p>Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire                nuovi tributi e nuove spese.</p>
<p>Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare                i mezzi per farvi fronte.</p>
<p align="center">Art. 82.</p>
<p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico                interesse.</p>
<p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata                in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione                di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri                e le stesse limitazioni dell&#8217;autorità giudiziaria.</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="descrizione" bgcolor="#d6dde4">
<div><strong>TITOLO                II </strong></div>
<p align="center"><strong>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</strong></p>
<p align="center">Art. 83.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in                seduta comune dei suoi membri.</p>
<p>All&#8217;elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal                Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza                delle minoranze. La Valle d&#8217;Aosta ha un solo delegato.</p>
<p>L&#8217;elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio                segreto a maggioranza di due terzi dell&#8217;assemblea. Dopo il terzo                scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>
<p align="center">Art. 84.</p>
<p>Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino                che abbia compiuto cinquanta anni d&#8217;età e goda dei diritti                civili e politici.</p>
<p>L&#8217;ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile                con qualsiasi altra carica.</p>
<p>L&#8217;assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.</p>
<p align="center">Art. 85.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p>
<p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera                dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati                regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p>
<p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,                la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle                Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente                in carica.</p>
<p align="center"><a name="art86"></a>Art. 86.</p>
<p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli                non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p>
<p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del                Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati                indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici                giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte                o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.</p>
<p align="center">Art. 87.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta                l&#8217;unità nazionale.</p>
<p>Può inviare messaggi alle Camere.</p>
<p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p>
<p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di                iniziativa del Governo.</p>
<p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i                regolamenti.</p>
<p>Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p>
<p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.</p>
<p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati                internazionali, previa, quando occorra, l&#8217;autorizzazione delle Camere.</p>
<p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo                di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra                deliberato dalle Camere.</p>
<p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p>
<p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p>
<p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>
<p align="center">Art. 88.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,                sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p>
<p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei                mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte                con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>
<p align="center">Art. 89.</p>
<p>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se                non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono                la responsabilità.</p>
<p>Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla                legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei                Ministri.</p>
<p align="center">Art. 90.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli                atti compiuti nell&#8217;esercizio delle sue funzioni, tranne che per                alto tradimento o per attentato alla Costituzione.</p>
<p>In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in                seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p>
<p align="center">Art. 91.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,                presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza                della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="margin: 0px 70px; line-height: 100%; word-spacing: 0px;" align="center">
<p style="margin: 0px 70px; line-height: 100%; word-spacing: 0px;" align="center"><strong>TITOLO            III</strong></p>
<p><strong>IL GOVERNO</strong></p>
<p><strong>Sezione I</strong></p>
<p><strong>Il Consiglio dei ministri.</strong></td>
<td width="120" valign="top" bgcolor="#fafaee">
<table style="height: 389px;" border="0" width="112" summary="Menu di destra" bgcolor="#fbfaee">
<tbody>
<tr>
<td width="110" height="300" valign="top"><a class="first" tabindex="31" href="http://www.quirinale.it/presidente/presidente.htm">IL              PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</a><a class="first" tabindex="32" href="http://www.quirinale.it/ex_presidenti/expresidenti.htm">I                PRESIDENTI</a></p>
<p><a class="first" tabindex="33" href="http://www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm">LA COSTITUZIONE</a></p>
<p><a class="first" tabindex="34" href="http://www.quirinale.it/attivita/attivita.htm">ATTIVITA&#8217;                DEL CAPO DELLO STATO</a></p>
<p><a class="first" tabindex="35" href="http://www.quirinale.it/uffici/organigramma.htm">GLI                UFFICI</a></p>
<p><a class="first" tabindex="36" href="http://www.quirinale.it/onorificenze/onorificenze.asp">LE                ONORIFICENZE</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="15" valign="top"></td>
<td class="descrizione" width="644" valign="top" bgcolor="#d6dde4">
<div>Art.          92.</div>
<p>Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio          e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.</p>
<p>Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei          ministri e, su proposta di questo, i ministri.</p>
<p align="center">Art. 93.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere          le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.</td>
<td width="120" valign="top" bgcolor="#fafaee"></td>
</tr>
<tr>
<td width="15" valign="top"></td>
<td class="descrizione" width="644" valign="top">
<div>Art.          94.</div>
<p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p>
<p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata          e votata per appello nominale.</p>
<p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere          per ottenerne la fiducia.</p>
<p>Il voto contrario di una o d&#8217;entrambe le Camere su una proposta del Governo          non importa obbligo di dimissioni.</p>
<p>La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti          della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre          giorni dalla sua presentazione.</p>
<p align="center">Art. 95.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale          del Governo e ne è responsabile. Mantiene l&#8217;unità di indirizzo          politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l&#8217;attività          dei ministri.</p>
<p>I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio          dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.</p>
<p>La legge provvede all&#8217;ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina          il numero, le attribuzioni e l&#8217;organizzazione dei ministeri.</p>
<p align="center">Art. 96.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati          dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell&#8217;esercizio delle          loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del          Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme          stabilite con legge costituzionale.</p>
<p align="center"><strong>Sezione II</strong></p>
<p align="center"><strong>La Pubblica Amministrazione.</strong></p>
<p align="center">Art. 97.</p>
<p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in          modo che siano assicurati il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>Nell&#8217;ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,          le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p>
<p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,          salvo i casi stabiliti dalla legge.</p>
<p align="center">Art. 98.</p>
<p>I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.</p>
<p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non          per anzianità.</p>
<p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d&#8217;iscriversi ai          partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio          attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici          e consolari all&#8217;estero.</p>
<p align="center"><strong>Sezione III</strong></p>
<p align="center"><strong>Gli organi ausiliari.</strong></p>
<p align="center">Art. 99.</p>
<p>Il Consiglio nazionale dell&#8217;economia e del lavoro è composto,          nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie          produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e          qualitativa.</p>
<p>È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie          e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p>
<p>Ha l&#8217;iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione          della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti          stabiliti dalla legge.</p>
<p align="center">Art. 100.</p>
<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa          e di tutela della giustizia nell&#8217;amministrazione.</p>
<p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità          sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio          dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge,          al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce          in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del          riscontro eseguito.</p>
<p>La legge assicura l&#8217;indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti          di fronte al Governo.</p>
<p align="center"><strong>TITOLO IV</strong></p>
<p align="center"><strong>LA MAGISTRATURA</strong></p>
<p align="center"><strong>Sezione I</strong></p>
<p align="center"><strong>Ordinamento giurisdizionale.</strong></p>
<p align="center">
<p align="center">Art. 101.</p>
<p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p>
<p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>
<p align="center">Art. 102.</p>
<p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari          istituiti e regolati dalle norme sull&#8217;ordinamento giudiziario.</p>
<p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.          Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni          specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di          cittadini idonei estranei alla magistratura.</p>
<p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo          all&#8217;amministrazione della giustizia.</p>
<p align="center">Art. 103.</p>
<p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa          hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione          degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge,          anche dei diritti soggettivi.</p>
<p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità          pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p>
<p>I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita          dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati          militari commessi da appartenenti alle Forze armate.</p>
<p align="center">
</td>
<td width="120" valign="top" bgcolor="#fafaee"></td>
</tr>
<tr>
<td width="15" valign="top"></td>
<td class="descrizione" width="644" valign="top" bgcolor="#d6dde4">
<div>Art.          104.</div>
<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni          altro potere.</p>
<p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente          della Repubblica.</p>
<p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale          della Corte di cassazione.</p>
<p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati          ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal          Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università          in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>
<p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal          Parlamento.</p>
<p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono          immediatamente rieleggibili.</p>
<p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi          professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>
<p align="center">
</td>
<td width="120" valign="top" bgcolor="#fafaee"></td>
</tr>
<tr>
<td width="15" valign="top"></td>
<td class="descrizione" width="644" valign="top">
<div>Art.          105.</div>
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme          dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i          trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi          dei magistrati.</p>
<p align="center">Art. 106.</p>
<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p>
<p>La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,          anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite          a giudici singoli.</p>
<p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere          chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,          professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati          che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi          speciali per le giurisdizioni superiori.</p>
<p align="center">Art. 107.</p>
<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi          dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito          a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per          i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario          o con il loro consenso.</p>
<p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione          disciplinare.</p>
<p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di          funzioni.</p>
<p>Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi          dalle norme sull’ordinamento giudiziario.</p>
<p align="center">Art. 108.</p>
<p>Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono          stabilite con legge.</p>
<p>La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni          speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che          partecipano all’amministrazione della giustizia.</p>
<p align="center">Art. 109.</p>
<p>L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia          giudiziaria.</p>
<p align="center">Art. 110.</p>
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano          al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei          servizi relativi alla giustizia.</p>
<p align="center"><strong>Sezione II</strong></p>
<p align="center"><strong>Norme sulla giurisdizione.</strong></p>
<p align="center">Art. 111.</p>
<p>La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla          legge.</p>
<p>Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni          di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura          la ragionevole durata.1</p>
<p>Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un          reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente          della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga          del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia          la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare          le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione          e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni          dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a          suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla          la lingua impiegata nel processo.</p>
<p>Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio          nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può          essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,          si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da          parte dell’imputato o del suo difensore.</p>
<p>La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo          in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità          di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.</p>
<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p>
<p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,          pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è          sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può          derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari          in tempo di guerra.</p>
<p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il          ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla          giurisdizione.</p>
<p align="center">Art. 112.</p>
<p>Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.</p>
<p align="center">Art. 113.</p>
<p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa          la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi          agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p>
<p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata          a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p>
<p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli          atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti          dalla legge stessa.</p>
<p align="center"><strong>TITOLO V</strong></p>
<p align="center">
<p align="center">
<p align="center"><strong>LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p align="center">
<p align="center">Art. 114.</p>
<p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città          metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono          enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi          fissati dalla Costituzione.</p>
<p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina          il suo ordinamento.</p>
<p align="center">Art. 115.</p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: xx-small;">Abrogato          dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.          3</span></p>
<p align="center">Art. 116.</p>
<p>Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol          e la Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste dispongono di forme e condizioni          particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati          con legge costituzionale.</p>
<p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle          Province autonome di Trento e Bolzano.</p>
<p>Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le          materie di cui al terzo comma dell&#8217;articolo 117 e le materie indicate          dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere <em>l)</em>, limitatamente          all&#8217;organizzazione della giustizia di pace, <em>n) </em>e<em> s),</em> possono          essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa          della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi          di cui all&#8217;articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza          assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione          interessata.</p>
<p align="center">Art. 117.</p>
<p align="left">La potestà legislativa è esercitata dallo          Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei          vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p>
<p align="left">Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p>
<p align="left"><em>a)</em> politica estera e rapporti internazionali dello          Stato; rapporti dello Stato con l&#8217;Unione europea; diritto di asilo e condizione          giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione europea;</p>
<p><em>b)</em> immigrazione;</p>
<p><em>c)</em> rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p>
<p><em>d)</em> difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni          ed esplosivi;</p>
<p><em>e)</em> moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della          concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato;          perequazione delle risorse finanziarie;</p>
<p><em>f)</em> organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum          statali; elezione del Parlamento europeo;</p>
<p><em>g)</em> ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli          enti pubblici nazionali;</p>
<p><em>h)</em> ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa          locale;</p>
<p><em>i)</em> cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p>
<p><em>l)</em> giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;          giustizia amministrativa;</p>
<p><em>m)</em> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti          i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio          nazionale;</p>
<p><em>n)</em> norme generali sull&#8217;istruzione;</p>
<p><em>o)</em> previdenza sociale;</p>
<p><em>p)</em> legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali          di Comuni, Province e Città metropolitane;</p>
<p><em>q)</em> dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p>
<p><em>r)</em> pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo          statistico e informatico dei dati dell&#8217;amministrazione statale, regionale          e locale; opere dell&#8217;ingegno;</p>
<p><em>s)</em> tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali.</p>
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti          internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni; commercio con l&#8217;estero;          tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l&#8217;autonomia delle istituzioni          scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;          professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all&#8217;innovazione          per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento          sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti          civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;          produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell&#8217;energia; previdenza          complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento          della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni          culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività          culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere          regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.          Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà          legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,          riservata alla legislazione dello Stato.</p>
<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni          materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie          di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione          degli atti normativi comunitari e provvedono all&#8217;attuazione e all&#8217;esecuzione          degli accordi internazionali e degli atti dell&#8217;Unione europea, nel rispetto          delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina          le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>
<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione          esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare          spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le          Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine          alla disciplina dell&#8217;organizzazione e dello svolgimento delle funzioni          loro attribuite.</p>
<p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità          degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica          e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche          elettive.</p>
<p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni          per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione          di organi comuni.</p>
<p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi          con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi          e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>
<p align="left">
<p align="center">Art. 118.</p>
<p align="left">Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo          che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a Province,          Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di          sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>
<p align="left">I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono          titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con          legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p>
<p align="left">La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato          e Regioni nelle materie di cui alle lettere <em>b)</em> e <em>h)</em> del          secondo comma dell&#8217;articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa          e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p>
<p align="left">Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni          favoriscono l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,          per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base          del principio di sussidiarietà.</p>
<p align="center">
<p align="center">Art. 119.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno          autonomia finanziaria di entrata e di spesa.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno          risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,          in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della          finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni          al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p>
<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di          destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p>
<p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono          ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni          di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p>
<p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà          sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire          l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi          diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse          aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,          Province, Città metropolitane e Regioni.</p>
<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno          un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati          dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all&#8217;indebitamento solo per          finanziare spese di investimento. E&#8217; esclusa ogni garanzia dello Stato          sui prestiti dagli stessi contratti.</p>
<p align="center">
<p align="center">Art. 120.</p>
<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione          o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino          in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra          le Regioni, nè limitare l&#8217;esercizio del diritto al lavoro in qualunque          parte del territorio nazionale.</p>
<p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città          metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto          di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure          di pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero          quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni          concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali          dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che          i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà          e del principio di leale collaborazione.</p>
<p align="center">Art. 121.</p>
<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo          Presidente.</p>
<p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite          alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle          leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p>
<p>La Giunta regionale è l&#8217;organo esecutivo delle Regioni.</p>
<p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica          della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i          regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo          Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>
<p align="center">Art. 122.</p>
<p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità          del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè          dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei          limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,          che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>
<p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a          una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro          Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p>
<p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio          di presidenza.</p>
<p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle          opinioni espresse e dei voti dati nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.</p>
<p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale          disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto.          Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>
<p align="center">Art. 123.</p>
<p>Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,          ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione          e funzionamento. Lo statuto regola l&#8217;esercizio del diritto di iniziativa          e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione          e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.</p>
<p>Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con          legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni          successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge          non è richiesta l&#8217;apposizione del visto da parte del Commissario          del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione          di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla          Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.</p>
<p>Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre          mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli          elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.          Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è          approvato dalla maggioranza dei voti validi.</p>
<p>In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie          locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.</p>
<p align="center">Art. 124.</p>
<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: xx-small;">Abrogato          dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001,          n. 3.</span></p>
<p align="center">Art. 125.</p>
<p>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo          grado, secondo l&#8217;ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono          istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.</td>
<td width="120" valign="top" bgcolor="#fafaee"></td>
</tr>
<tr>
<td width="15" valign="top"></td>
<td class="descrizione" width="644" valign="top" bgcolor="#d6dde4">
<div>Art.          126.</div>
<p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo          scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della          Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni          di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere          disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato          sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni          regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p>
<p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti          del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da          almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale          a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere          messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p>
<p>L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente          della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la          rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie          dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del          Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni          contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</td>
<td width="120" valign="top" bgcolor="#fafaee"></td>
</tr>
<tr>
<td width="15" valign="top"></td>
<td class="descrizione" width="644" valign="top">
<div>Art.          127.</div>
<p>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza          della Regione, può promuovere la questione di legittimità          costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni          dalla sua pubblicazione.</p>
<p>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di          legge dello Stato o di un&#8217;altra Regione leda la sua sfera di competenza,          può promuovere la questione di legittimità costituzionale          dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione          della legge o dell&#8217;atto avente valore di legge.</p>
<p align="center">Art. 128.</p>
<p class="didascalia">Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale          18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p align="center">Art. 129.</p>
<p class="didascalia">Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale          18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p align="center">Art. 130.</p>
<p class="didascalia">Abrogato dall&#8217;articolo 9, comma 2, della legge costituzionale          18 ottobre 2001, n. 3.</p>
<p align="center">Art. 131.</p>
<p>Sono costituite le seguenti Regioni:</p>
<p>Piemonte;</p>
<p>Valle d’Aosta;</p>
<p>Lombardia;</p>
<p>Trentino-Alto Adige;</p>
<p>Veneto;</p>
<p>Friuli-Venezia Giulia;</p>
<p>Liguria;</p>
<p>Emilia-Romagna;</p>
<p>Toscana;</p>
<p>Umbria;</p>
<p>Marche;</p>
<p>Lazio;</p>
<p>Abruzzi;</p>
<p>Molise;</p>
<p>Campania;</p>
<p>Puglia;</p>
<p>Basilicata;</p>
<p>Calabria;</p>
<p>Sicilia;</p>
<p>Sardegna.</p>
<p align="center">Art. 132.</p>
<p>Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,          disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni          con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta          tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni          interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza          delle popolazioni stesse.</p>
<p>Si può, con l&#8217;approvazione della maggioranza delle popolazioni          della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni          interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,          sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne          facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un&#8217;altra.</p>
<p align="center">Art. 133.</p>
<p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove          Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi          della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p>
<p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi          istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni          e denominazioni.</p>
<p align="center">
<p align="center"><strong>TITOLO VI</strong></p>
<p align="center"><strong>GARANZIE COSTITUZIONALI</strong></p>
<p align="center">
<p align="center">
<p align="center"><strong>Sezione I</strong></p>
<p align="center"><strong>La Corte Costituzionale.</strong></p>
<p><strong> </strong></td>
<td width="120" valign="top" bgcolor="#fafaee"></td>
</tr>
<tr>
<td width="15" valign="top"></td>
<td class="descrizione" width="644" valign="top" bgcolor="#d6dde4">
<div>Art. 134.</div>
<p>La Corte costituzionale giudica:</p>
<p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle          leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p>
<p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra          lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p>
<p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma          della Costituzione.</p>
<p align="center">Art. 135.</p>
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati          per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento          in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed          amministrative.</p>
<p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche          a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i          professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati          dopo venti anni d’esercizio.</p>
<p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti          per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente          nominati.</p>
<p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica          e dall’esercizio delle funzioni.</p>
<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla          legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è          rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio          di giudice.</p>
<p>L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello          di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio          della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla          legge.</p>
<p>Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,          oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da          un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità          a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione          con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</td>
<td width="120" valign="top" bgcolor="#fafaee"></td>
</tr>
<tr>
<td width="15" valign="top"></td>
<td class="descrizione" width="644" valign="top">
<div>Art. 136.</div>
<p>Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di          una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di          avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p>
<p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere          ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano          necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>
<p align="center">Art. 137.</p>
<p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini          di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale,          e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.</p>
<p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione          e il funzionamento della Corte.</p>
<p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna          impugnazione.</p>
<p align="center"><strong>Sezione II</strong></p>
<p align="center"><strong>Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.</strong></p>
<p align="center">Art. 138.</p>
<p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali          sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo          non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti          di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p>
<p>Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre          mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri          di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.          La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è          approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p>
<p>Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella          seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi          dei suoi componenti.</p>
<p align="center">Art. 139.</p>
<p>La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.</p>
<p align="center"><strong>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</strong></p>
<p align="center">
<p align="center">
<p align="center">I</p>
<p>Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello          Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume          il titolo.</p>
<p align="center">II</p>
<p>Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono          costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto          i componenti delle due Camere.</p>
<p align="center">
<p align="center">III</p>
<p>Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori,          con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea          Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e          che:</p>
<p>sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;</p>
<p>hanno fatto parte del disciolto Senato;</p>
<p>hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;</p>
<p>sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati          del 9 novembre 1926;</p>
<p>hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in          seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello          Stato.</p>
<p>Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della          Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della          Consulta Nazionale.</p>
<p>Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima          della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura          alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.</p>
<p align="center">
<p align="center">IV</p>
<p>Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come          Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete          in base alla sua popolazione.</p>
<p align="center">
<p align="center">V</p>
<p>La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne          i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni          di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.</p>
<p align="center">
<p align="center">VI</p>
<p>Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede          alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,          salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e          dei tribunali militari.</p>
<p>Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento          del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.</p>
<p align="center">VII</p>
<p>Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario          in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le          norme dell’ordinamento vigente.</p>
<p>Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione          delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme          e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della          Costituzione.</p>
<p align="center">VIII</p>
<p>Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni          provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della          Costituzione.</p>
<p>Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione          il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando          non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni          amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni          le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino          loro l’esercizio.</p>
<p>Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari          e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia          reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici          le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio          personale da quello dello Stato e degli enti locali.</p>
<p align="center">
<p align="center">IX</p>
<p>La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,          adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza          legislativa attribuita alle Regioni.</p>
<p align="center">X</p>
<p>Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si          applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte          seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità          con l’art. 6.</p>
<p align="center">
<p align="center">XI</p>
<p>Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si          possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione          dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle          condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo          tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.</p>
<p align="center">
<p align="center">XII</p>
<p>È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto          partito fascista.</p>
<p>In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre          un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni          temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili          del regime fascista.</p>
<p align="center">
<p align="center">XIII</p>
<p>I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,          delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.          I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che          siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.</p>
<p align="center">XIV</p>
<p>I titoli nobiliari non sono riconosciuti.</p>
<p>I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come          parte del nome.</p>
<p>L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e          funziona nei modi stabiliti dalla legge.</p>
<p>La legge regola la soppressione della Consulta araldica.</p>
<p align="center">XV</p>
<p>Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito          in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,          sull’ordinamento provvisorio dello Stato.</p>
<p align="center">
<p align="center">XVI</p>
<p>Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede          alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali          che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.</p>
<p align="center">
<p align="center">XVII</p>
<p>L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente          per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione          del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla          legge per la stampa.</p>
<p>Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente          può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare          nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e          secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16          marzo 1946, n. 98.</p>
<p>In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle          legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,          con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.</p>
<p>I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta          di risposta scritta.</p>
<p>L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del          presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta          motivata del Governo o di almeno duecento deputati.</p>
<p align="center">
<p align="center">XVIII</p>
<p>La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello          Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea          Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.</p>
<p>Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di          ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno          1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.</p>
<p>La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita          nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.</p>
<p>La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale          della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.</p>
<p>Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.</p>
<p align="center">ENRICO DE NICOLA</p>
<p align="center">Controfirmano:</p>
<p align="center">
<p align="center">Il Presidente dell’Assemblea Costituente :</p>
<p align="center">UMBERTO TERRACINI</p>
<p align="center">
<p align="center">Il Presidente del Consiglio dei Ministri:</p>
<p align="center">DE GASPERI ALCIDE</p>
<p align="center">
<p align="right">Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI</p>
</td>
<td width="120" valign="top" bgcolor="#fafaee"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
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