L’attenzione che si trasforma in ossessione. Molestie quotidiane, silenziose, difficili da individuare e arrestare. E il sospetto diventa paura, erode la libertà fino a costringersi in una prigione soffocante. Questo è lo stalking: comportamenti reiterati di sorveglianza, controllo, contatto pressante e minaccia che invadono con insistenza la vita di una persona per toglierle la quiete e l’autonomia. Gli atti persecutori sono ora un reato ben definito, punito con condanne da sei mesi a quattro anni di reclusione.
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Dall’entrata in vigore della legge sullo stalking, il 25 febbraio scorso, è emerso un fenomeno dalle dimensioni allarmanti, portando alla luce centinaia di richieste di aiuto da parte delle vittime.
Se i numeri impressionano per la loro crudezza, è ancor più sconcertante la casistica che l’introduzione del reato, fortemente voluta dal Ministro Carfagna, ha reso finalmente visibile. Con la possibilità di intervenire: le vittime possono querelare subito lo stalker o chiederne prima l’ammonimento. Una risposta concreta ai cittadini, dopo un lungo oblio normativo.
I comportamenti persecutori sono riconducibili a molestie reiterate, sia sessuali che psicologiche, tali da causare uno stato di prostrazione che induce la vittima a modificare il modo di vivere quotidiano. Nello specifico, la legge aumenta le condanne da sei mesi a quattro anni, e le pene sono aggravate se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona legata alla vittima da relazione affettiva, se avviene a danno di un minore, di una donna incinta, di una persona disabile. Il reo è punito con l’ergastolo se, nell’escalation di atti persecutori accertati, uccide la vittima.
Per una prima assistenza è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito antiviolenza 1522 , che a breve sarà in grado di mettere in collegamento diretto le vittime con le questure, offrendo anche supporto psicologico e giuridico.
Da marzo, inoltre, è operativo presso il Dipartimento per le Pari Opportunità il Nucleo Carabinieri – Sezione Atti Persecutori – composto da 13 carabinieri tra criminologi, psicologi, sociologi, biologi e informatici, al lavoro per monitorare il fenomeno e individuare i profili psicosociali di molestatori. L’obiettivo finale è quello di realizzare un vademecum di riconoscimento per tutti gli operatori investigativi e di giustizia che si confrontano con la nuova tipologia di reato.
FONTE: Dipartimento delle pari Opportunità
Dal sito dell’Arma dei Carabinieri:
Gli “atti persecutori”, indicati gergalmente con la parola anglosassone stalking (letteralmente significa “fare la posta”), in termini psicologici sono un complesso fenomeno relazionale, indicato anche come “sindrome del molestatore assillante” e, seppur articolato in una moltitudine di dettagli, è tuttavia possibile descriverne i contorni generali.
I protagonisti principali sono:
- il “persecutore” o molestatore assillante (l’attore),
- la vittima
- la relazione “forzata” e controllante che si stabilisce tra i due e finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della seconda, provocando un continuo stato di ansia e paura. La paura e la preoccupazione risultano, quindi, elementi fondanti e imprescindibili della “sindrome del molestatore assillante” per configurarla concretamente e darne la connotazione soggettiva che gli è propria.
I comportamenti persecutori sono definiti come “un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore“.
Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte persecutorie.
Lo stalking può presentare una durata variabile, da un paio di mesi fino a coprire un periodo lungo anche anni.
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Domenico Tricarico




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